Statuto associazione culturale Arte Quarta Dimensione

Premessa: Ci associamo per indicare un orizzonte raggiungibile da parte di chiunque sia a conoscenza della tecnica adeguata.
Questo orizzonte storicamente è stato chiamato in molti modi e nella nostra cultura attuale non ha una precisa definizione, lo indichiamo come quarta dimensione.
Viene individuata nell’attività artistica il mezzo preferenziale per la diffusione di tale orizzonte. Lo yoga superiore costituisce la base fondante per questo tipo di esplorazione e ricerca.
Con il metodo del “ritorno” la nostra mente riesce a percorrere senza limiti di spazio e di tempo eventi collocati altrove rispetto al nostro presente.
Art. 1 – Costituzione e sede legale
1.1 – E’ costituita un’associazione con esclusivo scopo culturale e filantropico denominata Arte Quarta Dimensione o anche Arte 4D, senza scopo di lucro. Sono espressamente vietate altre finalità, quali ad esempio le finalità politiche e religiose.
1.2 – La sede dell’associazione è sita in Montegrotto, via Aureliana 18.
1.3 – L’associazione concede in uso gratuito al sig. Guido Sgaravatti l’utilizzo dei locali, che in parte verranno adibiti a laboratorio per l’esecuzione delle opere ed in parte a mostra permanente per la loro esposizione.

Art. 2 – Durata
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3 – Oggetto
3.1 – Esplorazione e ricerca relative alla quarta dimensione.
3.2 – Conferenze, laboratori, esposizioni ed incontri presso la sede sociale o in altre sedi da individuare.
3.3 – Diffusione della tecnica del ritorno e di conoscenze utili alla sua comprensione e all’esplorazione della quarta dimensione.
3.4 – Finalità culturali e sociali da individuare.

Art. 4 – Organi dell’associazione
Gli organi dell’associazione sono:
a) Assemblea degli associati;
b) Consiglio direttivo;
c) Presidente.

Art. 5 – Gli associati
5.1 – Gli associati si distinguono in: fondatori, onorari ed ordinari.
5.2 – La quota associativa annua, al cui pagamento sono tenuti tutti gli associati, ad esclusione di quelli onorari, verrà stabilità dal Consiglio Direttivo.
5.3 – Ogni associato ha diritto di accedere a tutte le attività organizzate dall’associazione.
5.4 – I soci fondatori daranno vita al Consiglio Direttivo. Essi accetteranno di volta in volta all’interno dell’associazione i soci onorari ed ordinari, con cui andranno a comporre l’Assemblea degli associati.
I soci onorari sono membri di spicco della società per meriti culturali ed artistici che condividono gli scopi dell’Associazione e che, previa deliberazione del Consiglio Direttivo con maggioranza assoluta, entreranno a far parte dell’Associazione.
I soci ordinari sono tutti gli altri soci accettati dal Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni dalla compilazione del modulo di adesione all’associazione.
5.5 – La qualità di associato si perde:
a) per dimissioni, da comunicarsi in forma scritta al Presidente;
b) per esclusione, su proposta di qualunque membro del Consiglio Direttivo, da approvare a maggioranza assoluta, quando vi sia un manifesta ostilità rispetto alle attività associative;
c) per mancato pagamento della quota associativa.

Art. 6 – Dell’assemblea degli associati
6.1 – Dell’Assemblea fanno parte tutti gli associati.
6.2 – In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell’assemblea, ogni componente potrà farsi rappresentare mediante conferimento di delega scritta ad un altro associato.
6.3 – L’assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno per l’approvazione del bilancio Consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.
6.4 – L’assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta sia convocata dal Presidente, da almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci.
6.5 – L’assemblea si convoca con pubblicazione della convocazione nel sito web dell’associazione e contestuale invio di una mail ad ogni associato, almeno 15 gg. prima del giorno indicato, con precisazione della data di prima convocazione e di quella di seconda convocazione.
6.6 – In prima convocazione le delibere dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, che devono rappresentare almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la delibera è valida se presa a maggioranza degli intervenuti.
6.7 – Per deliberare modifiche all’atto costitutivo ed allo statuto oppure lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati.

Art. 7 – Competenze dell’assemblea degli associati
Spetta all’assemlea degli associati:
a) la nomina e la revoca del Presidente dell’Associazione;
b) sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo in caso di dimissioni, esclusione, impedimento definitivo e fine mandato;
c) approvazione del bilancio Consuntivo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
d) approvazione delle modifiche statutarie e dello scioglimento dell’associazione.

Art. 8 – Consiglio Direttivo: funzionamento e competenze
8.1 – Il primo Consiglio Direttivo è nominato dagli associati fondatori.
Il Consiglio Direttivo, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
8.2 – Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni.
8.3 – E’ composto da un numero di membri da 3 (tre) a 9 (nove).
8.4 – Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno per la redazione del Bilancio Consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati.
8.5 – La convocazione dell’Assemblea, su iniziativa del presidente o di almeno tre membri del Consiglio Direttivo, viene fatta dal Segretario via e-mail a tutti i componenti almeno sette giorni prima dell’incontro.
8.6 – Le delibere adottate dal Consiglio sono valide se prese a maggioranza dei presenti, senza la necessità di alcun tipo di quorum. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8.7 – Per la sostituzione dei consiglieri, quando qualcuno venga a mancare o sia impossibilitato nella prosecuzione del proprio mandato, vi provvede l’Assemblea alla prima convocazione utile.
8.8 – Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di gestione straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati per legge o per Statuto all’Assemblea degli associati, nonchè l’esecuzione e l’attuazione delle delibere di quest’ultima e l’esercizio di ogni altra facoltà necessaria, utile ed opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.
8.9 – Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio da trascrivere in un apposito libro.
8.10 – Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno svolte secondo la tecnica del gruppo di globalizzazione.

Art. 9 – Il Presidente
9.1 – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, tutti gli atti di questa devono portare la sua firma; in caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
9.2 – Dura in carica cinque anni e può essere rieletto.
9.3 – Al Presidente spetta inoltre:
a) convocare e presiedere l’Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo, nonchè formulare l’ordine del giorno;
b) assumere, solo in casi comprovati di necessità e di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro i tre mesi successivi;
c) curare, con la collaborazione del Segretario, l’esecuzione e l’attuazione delle delibere dell’Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, nonchè la tenuta dei libri sociali.

Art. 10 – Patrimonio
10.1 – Il patrimonio iniziale dell’Associazione è costituito da 105 monotipi dell’artista Guido Sgaravatti sulla quarta dimensione (divisi in 5 serie da 21 monotipi ciascuna);
10.2 – Ogni altro incremento può derivare da:
quote associative;
donazioni;
raccolta fondi;
proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.
10.3 – Il Consiglio Direttivo provvede all’investimento, all’utilizzo e all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’ente nel rispetto del proprio scopo.

Art. 11 – Esercizio finanziario
11.1 – L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre. Entro il 31 marzo di ogni anno dovrà essere approvato il bilancio Consuntivo dell’anno precedente.
11.2 – I fondi, le riserve, il capitale e gli eventuali utili verranno reimpiegati esclusivamente nelle attività statutarie.

Art. 12 – Estinzione o scioglimento dell’Associazione
12.1 – L’estinzione o lo scioglimento dell’associazione può avvenire con delibera dell’Assemblea generale degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, solo se ad esprimere il proprio voto favorevole saranno almeno due terzi dei suoi componenti.
12.2 – In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione delle eventuali passività, i beni residui saranno devoluti ad altri enti con finalità analoghe determinati dal Consiglio Direttivo.

13 – Norme finali
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applica la normativa codicistica ed extracodicistica in materia.